Ultimo aggiornamento
settembre 1,2023
Condizioni d'uso
Open use

Descrizione

Fatta eccezione dei contributi ai gruppi parlamentari destinati alla copertura delle spese delle loro segreterie, i partiti nazionali svizzeri si finanziano senza aiuti diretti da parte dello Stato. Dal 23 ottobre 2022 vigono, a livello federale, specifiche disposizioni per quanto concerne l’obbligo di rendere pubblico il finanziamento degli attori politici. Il Controllo federale delle finanze (CDF) ha il compito di ricevere, controllare e pubblicare le relative comunicazioni. Le disposizioni in materia di trasparenza concernono, da un lato, campagne da oltre 50 000 franchi in vista di elezioni e votazioni federali, dall’altro tutti i partiti rappresentati nell’Assemblea federale e i membri senza partito dell’Assemblea federale. In caso di donazioni (dette «liberalità») superiori a 15 000 franchi viene reso pubblico il nome dell’autore della donazione («donatore»). In caso di campagne (elezioni e votazioni) più di 50 000 franchi, le entrate preventivate nonché le liberalità in quel momento concesse o promesse che superano i 15 000 franchi devono essere dichiarate 45 giorni prima delle elezioni (questa regola si applica solo alle elezioni nel Consiglio nazionale e alle votazioni, non alle elezioni nel Consiglio degli Stati). 60 giorni dopo le elezioni, devono essere dichiarati il conto finale delle entrate e tutte le liberalità (monetarie e non monetarie, inclusi i nomi dei donatori) superiori a 15 000 franchi.

Risorse

Informazioni aggiuntive

Identificatore
politicalfunding@efk
Data di rilascio
settembre 1,2023
Data di modifica
-
Editore
Eidgenössische Finanzkontrolle
Punti di contatto
Lingue
Indipendente dalla lingua
Addizionali informazioni
Basi legali
Landing page
https://politikfinanzierung.efk.admin.ch/
Documentazione
Copertura temporale
settembre 8,2023
Copertura spaziale
-
Intervallo di aggiornamento
Altro
Accesso ai metadati
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