Ultimo aggiornamento
novembre 28,2023
Condizioni d'uso
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Descrizione

Nel diritto aeronautico svizzero le zone edificate corrispondono a una definizione quantitativa e applicabile sulla base di criteri aeronautici delle superfici ai sensi degli articoli 63 e 65a dell'ordinanza del 23 novembre 1994 sull'infrastruttura aeronautica (OSIA; RS 748.131.1). L'obbligo di autorizzazione in zone edificate e non edificate vale per oggetti con un'altezza pari o superiore a 100 m (60 m per le linee dell'alta tensione, gli impianti eolici e le slackline) oppure che attraversano una superficie di un CSLO o di un piano delle zone di sicurezza. L'obbligo di registrazione vale per gli oggetti con un'altezza pari o superiore a 60 metri nelle zone edificate e per gli oggetti con un'altezza pari o superiore a 25 m nelle zone non edificate (oppure a partire da un'altezza pari o superiore a 40 m per le gru mobili). I proprietari devono provvedere in tempo alla registrazione di queste costruzioni e impianti o di questi oggetti temporanei presso l'UFAC prima della loro modifica o della loro realizzazione. Questo set di dati vettori per la Svizzera e il Principato del Liechtenstein viene ricavato automaticamente dalle piante delle costruzioni del prodotto "swissTLM3D" di swisstopo e viene aggiornato periodicamente.

Risorse

Informazioni aggiuntive

Identificatore
13a1d280-d6ee-4c57-8ee4-ffcebedcfc2e@bundesamt-fur-zivilluftfahrt-bazl
Data di rilascio
agosto 24,2018
Data di modifica
novembre 28,2023
Editore
Bundesamt für Zivilluftfahrt
Punti di contatto
markus.luginbuehl@bazl.admin.ch
Lingue
  • Inglese
  • Tedesco
  • Francese
  • Italiano
Addizionali informazioni
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Documentazione
Copertura temporale
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Copertura spaziale
Schweiz
Intervallo di aggiornamento
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